LegislazioneEnergetica

http://www.fire-italia.org/leggi-sullenergia/

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/decreti/07073d.htm

Legge 9 Gennaio 1991

1. Fonti rinnovabili
3. Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici o di prodotti vegetali. Per i rifiuti organici ed inorganici resta ferma la vigente disciplina ed in particolare la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e al decreto-legge 9 settembre (3) 1988, n. 397 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 .

2. Coordinamento
1. Per la coordinata attuazione del piano energetico nazionale e al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro dei trasporti, il Ministro dell'ambiente, il Ministro delle partecipazioni statali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza almeno triennale, direttive per il coordinato impiego degli strumenti pubblici di intervento e di incentivazione della promozione, della ricerca, dello sviluppo tecnologico, nei settori della produzione, del recupero e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e del contenimento dei consumi energetici (4).

3. Piani Regionali
5. Piani regionali. 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con l'ENEA, individuano i bacini che in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenza, alla disponibilità di fonti rinnovabili di energia, al risparmio energetico realizzabile e alla preesistenza di altri vettori energetici, costituiscono le aree più idonee ai fini della fattibilità degli interventi di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili (12) di energia . 2. D'intesa con gli enti locali e le loro aziende inseriti nei bacini di cui al comma 1 ed in coordinamento con l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono rispettivamente un piano regionale o provinciale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia.

Liberalizzazione: Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79

Inizia nel 1992 con il governo amato che "privatizza" L'ENEL Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica. (GU n.162 del 11-7-1992 )

ART 1 Liberalizzazione e trasparenza societaria 1. Le attivita' di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico contenuti nelle disposizioni del presente decreto. Le attivita' di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3. L'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica e' svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Presenti nel testo della legge le definizionin
10. Dispacciamento e' l'attivita' diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari.

Acquirente Unico

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il gestore della rete di trasmissione nazionale costituisce una societa' per azioni denominata "acquirente unico". La societa' stipula e gestisce contratti di fornitura al fine di garantire ai clienti vincolati la disponibilita' della capacita' produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuita', sicurezza ed efficienza del servizio nonche' di parita' del trattamento, anche tariffario.

Autorizzazioni

ART. 8 .. 3. ,,,,,,, sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o piu' regolamenti per disciplinare l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di nuovi impianti di produzione dell'energia elettrica o la modifica o il ripotenziamento di impianti esistenti, alimentati da fonti convenzionali.

Legge 9 aprile 2002 n. 55

Conversione del decreto legge D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.

Legge 73 2007

Separazione della distribuzione dalla vendita

DM 10 Settembre 2010 MSE

Questa normativa si riferisce agli impianti sulla terraferma per i quali l'ente deputato al rilascio della autorizzazione e' la regione o la provincia autonoma

Circolare n 40 5 Gen. 2012 MIT

Gli impianti Offshore seguono una procedura amministrativa diversa in quanto l'ente titolare del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio e' il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

-- RobertoBernetti - 14 Sep 2017
Topic revision: r5 - 26 Sep 2017, RobertoBernetti
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