Alcuni Link
http://www.fire-italia.org/leggi-sullenergia/
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/decreti/07073d.htm
Legge 9 Gennaio 1991
1. Fonti rinnovabili
3. Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia: il sole, il
vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la
trasformazione dei rifiuti organici o di prodotti vegetali. Per i rifiuti organici ed
inorganici resta ferma la vigente disciplina ed in particolare la normativa di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , e successive
modificazioni ed integrazioni, al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e al decreto-legge 9 settembre
(3)
1988, n. 397 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 .
2. Coordinamento
1. Per la coordinata attuazione del piano energetico nazionale e al fine di raggiungere
gli obiettivi di cui all'articolo 1, il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro dei trasporti, il Ministro dell'ambiente, il Ministro delle partecipazioni statali, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza
almeno triennale, direttive per il coordinato impiego degli strumenti pubblici di
intervento e di incentivazione della promozione, della ricerca, dello sviluppo
tecnologico, nei settori della produzione, del recupero e dell'utilizzo delle fonti
rinnovabili di energia e del contenimento dei consumi energetici (4).
3. Piani Regionali
5. Piani regionali.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con l'ENEA, individuano i
bacini che in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenza, alla
disponibilità di fonti rinnovabili di energia, al risparmio energetico realizzabile e alla
preesistenza di altri vettori energetici, costituiscono le aree più idonee ai fini della
fattibilità degli interventi di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili
(12)
di energia
.
2. D'intesa con gli enti locali e le loro aziende inseriti nei bacini di cui al comma 1 ed in
coordinamento con l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
predispongono rispettivamente un piano regionale o provinciale relativo all'uso delle
fonti rinnovabili di energia.
Liberalizzazione: Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79
Inizia nel 1992 con il governo amato che "privatizza" L'ENEL
Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica. (GU n.162 del 11-7-1992 )
ART 1
Liberalizzazione e trasparenza societaria
1. Le attivita' di produzione, importazione, esportazione, acquisto
e vendita di energia elettrica sono libere nel rispetto degli
obblighi di servizio pubblico contenuti nelle disposizioni del
presente decreto. Le attivita' di trasmissione e dispacciamento sono
riservate allo Stato ed attribuite in concessione al gestore della
rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3. L'attivita' di
distribuzione dell'energia elettrica e' svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Presenti nel testo della legge
le definizionin
10. Dispacciamento e' l'attivita' diretta ad impartire disposizioni
per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati degli impianti di
produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari.
Acquirente Unico
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il gestore della rete di trasmissione nazionale costituisce
una societa' per azioni denominata "acquirente unico". La societa'
stipula e gestisce contratti di fornitura al fine di garantire ai
clienti vincolati la disponibilita' della capacita' produttiva di
energia elettrica necessaria e la fornitura di energia elettrica in
condizioni di continuita', sicurezza ed efficienza del servizio
nonche' di parita' del trattamento, anche tariffario.
Autorizzazioni
ART. 8
..
3. ,,,,,,, sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o piu' regolamenti per
disciplinare l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di
nuovi impianti di produzione dell'energia elettrica o la modifica o
il ripotenziamento di impianti esistenti, alimentati da fonti
convenzionali.
Legge 9 aprile 2002 n. 55
Conversione del decreto legge D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.
Legge 73 2007
Separazione della distribuzione dalla vendita
DM 10 Settembre 2010 MSE
Questa normativa si riferisce agli impianti sulla terraferma per i quali l'ente deputato al rilascio della autorizzazione e' la regione o la provincia autonoma
Circolare n 40 5 Gen. 2012 MIT
Gli impianti Offshore seguono una procedura amministrativa diversa in quanto l'ente titolare del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio e' il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
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RobertoBernetti - 14 Sep 2017